Allegato B
Seduta n. 50 del 22/10/2001

 

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AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazioni a risposta scritta:

MELANDRI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
lungo via Giolitti a Roma, nel centralissimo rione Esquilino, si trova il capolinea delle Ferrovie laziali-Pantano;
tale tratto ferroviario è gestito in concessione dall'azienda Met-ro mediante contratto di servizio con la regione;
da tempo oramai le associazioni dei cittadini residenti hanno rivolto agli organismi competenti la richiesta di soppressione o di spostamento di tale capolinea in zona diversa al fine di risolvere i problemi di insalubrità dell'aria e di statica connessi al passaggio ed alla permanenza di tali convogli lungo una via residenziale e già ad alto traffico;
tale richiesta è motivata da ragioni legate all'elevato inquinamento acustico e da polveri rosse prodotte dall'azione dei freni dei convogli ferroviari che rendono particolarmente insalubre una strada peraltro conformata in modo tale da impedire un ricambio naturale dell'aria;
a tali ragioni si aggiungono preoccupazioni concrete relative alla statica degli edifici che si affacciano su via Giolitti, seriamente minacciati dalle vibrazioni dovute al passaggio dei convogli che causano veri e propri «micro terremoti»;
vi sono, infine, preoccupazioni legate alla presenza lungo via Giolitti di edifici di valore storico-artistico sottoposti a gravi rischi. È inutile, infatti, sottolineare la straordinaria importanza che riveste il cosiddetto Tempio di Minerva Medica che, secondo uno studio condotto dall'Enea alcuni mesi fa, è l'opera archeologica a più alto rischio di crollo di tutta Roma e le cui strutture, a causa delle vibrazioni incessanti e della spessa polvere rossa prodotta dai freni del «trenino» sono minacciate seriamente;
a sostegno della gravità della situazione vi sono denunce presentate presso la Procura della Repubblica di Roma, analisi delle polveri eseguite dall'Asl Rm B che confermano tali timori, risoluzioni del Municipio I di Roma, competente per territorio nonché perizie vibrometriche;
via Giolitti è una via altamente popolata e di grande scorrimento nella zona già interessata da alti volumi di traffico ed inquinamento della stazione Termini e del Rione Esquilino -:
se intendano attivarsi presso la regione Lazio, attraverso gli strumenti di loro competenza, al fine di ottenere uno spostamento del citato capolinea ferroviario da via Giolitti.
(4-01100)

ZACCHERA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
il 4 febbraio 1987 l'Ufficio del genio civile di Pisa, veniva invitato dal Comando dei Vigili del fuoco e dal comune di Pisa ad intervenire nel cantiere della Bielectric Srl di Ospedaletto (Pisa) - ove si riscontravano vistose inflessioni alle travi di copertura di una erigenda fabbrica. Il Genio civile ispezionava il cantiere ma dichiarava la propria incompetenza a prendere i provvedimenti necessari per gli accertamenti all'inosservanza alla legge n. 64 del 1974 (antisismica). Successivamente però il 1o marzo 1993 il dirigente del Genio civile denunciava alla magistratura pisana alcune violazioni alla legge n. 64 del 1974 presenti nella pratica depositata presso il proprio ufficio dal costruttore, ma non denuncia nessuna delle

 

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violazioni edilizie presenti in cantiere. Il giudice per le indagini preliminari della pretura di Pisa, però, dichiara estinto il reato per la tardiva denuncia dell'Ufficio del genio civile di Pisa, essendo trascorsi oltre tre anni dal 1986;
il 17 marzo 1995 l'allora presidente della Giunta regionale toscana, dottor Vannino Chiti, emette il decreto n. 135 con il quale certifica l'avvenuta sanatoria dalle violazioni all'articolo 17 della legge antisismica n. 64 del 1974 nella pratica relativa al cantiere Bielectric Srl. Il citato decreto è stato emesso: dopo ben 12 anni dal deposito - incompleto - della pratica avvenuto nel 1983, dopo quattro ispezioni nel cantiere da parte del Genio civile di Pisa diretto dall'ingegner Duilio Palla e dopo due ispezioni nel cantiere del Servizio sismica del dipartimento ambiente della regione Toscana diretto dall'architetto Massimo Ferrini;
il 27 giugno 1995 il dirigente del Servizio uso e assetto del territorio del comune di Pisa invia al presidente della Regione una lettera di contestazione della dichiarata «avvenuta sanatoria delle violazioni» segnalando, oltre all'incompletezza dei documenti obbligatori per legge, anche la permanenza delle carenze, rilevate nell'esecuzione delle opere, non prese in esame dal decreto del Presidente della giunta regionale n. 135 del 1995. Successivamente il 16 ottobre 1998 il dirigente del Servizio uso e assetto del territorio del comune di Pisa emette l'ordinanza n. 37 di demolizione delle opere, per violazione agli articoli 8, 9 e 17 della legge n. 64 del 1974 antisismica, sulla base di accertamenti effettuati dal Nucleo di polizia municipale di Pisa con l'Ausiliario di Pg ingegner Di Santolo Andrea (già commissario della Commissione tecnica provinciale di Udine);
il 26 giugno 2001 il comune di Pisa conferma la citata ordinanza di demolizione ma, sembrerebbe in contrasto con la realtà dei fatti, il 27 giugno 2001 il presidente pro-tempore della regione Toscana, dottor Claudio Martini conferma il decreto di avvenuta sanatoria della violazione all'articolo 17 della legge sismica n. 64 del 1974 -:
quali iniziative intenda adottare al fine di verificare se - in Toscana - siano state rispettate le procedure del titolo III della legge n. 64 del 1974 (antisismica).
(4-01101)

PAOLO RUSSO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
numerosi cittadini di Marigliano, Mariglianella e Brusciano in provincia di Napoli, hanno ricevuto cartelle esattoriali per il pagamento del tributo al Consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno per il servizio di depurazione delle acque reflue degli antichi canali borbonici;
risulta all'interrogante che le predette cartelle siano state inviate anche a chi non è proprietario di fondi agricoli, in maniera indiscriminata, talvolta anche a persone morte da più di vent'anni, a prescindere dalla ubicazione e dalla qualifica degli immobili oggetto della tassazione;
tale tributo non è dovuto poiché: a) il potere impositivo dell'ente, ex articoli 860 del codice civile e 10 del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 2l5, è subordinato a interventi di miglioramento e bonifica che arrechino un «beneficio tangibile agli immobili, peraltro essendo tenuto alla contribuzione il proprietario del fondo ricompresso nell'area di intervento del consorzio proprio in ragione del beneficio tratto» (cfr. sent. Corte d'Appello di Napoli n. 1636/2000 e Cassazione 21 ottobre 1998 n. 10422 nonché Tribunale Santa Maria Capua Vetere 24 giugno 1998, Tar Campania, Napoli, 23 febbraio 1998 n. 666, Commissione Tributaria regionale Firenze 31 maggio 1999 n. 128); b) la Giunta della regione Campania, con propria deliberazione n. 929 del 25 settembre 1998, ha approvato il nuovo piano di classifica per il riparto della contribuenza relativa al Consorzio Generale del Bacino Inferiore del Volturno che prevede, tra l'altro,

 

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l'esclusione dai relativi ruoli dei contributi consortili degli immobili ricadenti nelle zone classificate urbane; c) la Commissione permanente programmazione, agricoltura, turismo ed altri settori produttivi del Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 27 settembre 2000 ha approvato con un ordine del giorno ad hoc di sospendere i pagamenti dei ruoli di bonifica emessi a carico degli immobili agricoli ed extra-agricoli con esclusione dei ruoli irrigui; d) la zona de qua è urbanizzata da decenni e nessuna attività il consorzio ha mai effettuato o effettua per i centri abitati;
la materia, oggetto da tempo di contenzioso giudiziario tra il consorzio e i contribuenti, ha visto sempre il primo soccombente nei confronti dei secondi nelle cause relative all'accertamento negativo dell'obbligazione contributiva e alla ripetizione dei tributi indebitamente percepiti (cfr. sent. Corte d'Appello di Napoli n. 1302 del 28 aprile 2000 e 1636 del 4 maggio 2000);
alcuni Comuni interessati, invece di provvedere a risolvere l'impasse, hanno preparato degli stampati per i contribuenti affinché si rivolgano al Giudice di Pace competente per la sospensione e l'annullamento del provvedimento impositivo, mentre altri, come quello di Mariglianella hanno deliberato di chiedere la sospensione del pagamento delle cartelle già emesse e per quelle future;
ilprotrarsi di tale controversia, oltre ad appesantire gli Uffici Giudiziari di una materia peraltro già decisa, arreca pregiudizio alla pubblica amministrazione che oltre a ripetere quanto indebitamente percepito è costretta a pagare anche le spese di giudizio;
sul medesimo argomento e gia stata presentata in data 13 dicembre 2000 interrogazione parlamentare a risposta scritta (4-33048) alla quale il Governo non ha ancora fornito risposta -:
se sia a conoscenza del rilevante contenzioso giudiziario da tempo in atto tra il Consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno ed i contribuenti;
se non intenda fornire un'interpretazione chiara e univoca delle disposizioni di legge su cui è fondato il potere impositivo del Consorzio in oggetto.
(4-01105)