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AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
Interrogazioni a risposta scritta:
MELANDRI. - Al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
lungo via Giolitti a Roma, nel centralissimo rione Esquilino, si trova il
capolinea delle Ferrovie laziali-Pantano;
tale tratto ferroviario è gestito in concessione dall'azienda Met-ro mediante
contratto di servizio con la regione;
da tempo oramai le associazioni dei cittadini residenti hanno rivolto agli
organismi competenti la richiesta di soppressione o di spostamento di tale
capolinea in zona diversa al fine di risolvere i problemi di insalubrità
dell'aria e di statica connessi al passaggio ed alla permanenza di tali convogli
lungo una via residenziale e già ad alto traffico;
tale richiesta è motivata da ragioni legate all'elevato inquinamento acustico e
da polveri rosse prodotte dall'azione dei freni dei convogli ferroviari che
rendono particolarmente insalubre una strada peraltro conformata in modo tale da
impedire un ricambio naturale dell'aria;
a tali ragioni si aggiungono preoccupazioni concrete relative alla statica degli
edifici che si affacciano su via Giolitti, seriamente minacciati dalle
vibrazioni dovute al passaggio dei convogli che causano veri e propri «micro
terremoti»;
vi sono, infine, preoccupazioni legate alla presenza lungo via Giolitti di
edifici di valore storico-artistico sottoposti a gravi rischi. È inutile,
infatti, sottolineare la straordinaria importanza che riveste il cosiddetto
Tempio di Minerva Medica che, secondo uno studio condotto dall'Enea alcuni mesi
fa, è l'opera archeologica a più alto rischio di crollo di tutta Roma e le cui
strutture, a causa delle vibrazioni incessanti e della spessa polvere rossa
prodotta dai freni del «trenino» sono minacciate seriamente;
a sostegno della gravità della situazione vi sono denunce presentate presso la
Procura della Repubblica di Roma, analisi delle polveri eseguite dall'Asl Rm B
che confermano tali timori, risoluzioni del Municipio I di Roma, competente per
territorio nonché perizie vibrometriche;
via Giolitti è una via altamente popolata e di grande scorrimento nella zona
già interessata da alti volumi di traffico ed inquinamento della stazione
Termini e del Rione Esquilino -:
se intendano attivarsi presso la regione Lazio, attraverso gli strumenti di loro
competenza, al fine di ottenere uno spostamento del citato capolinea ferroviario
da via Giolitti.
(4-01100)
ZACCHERA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per
sapere - premesso che:
il 4 febbraio 1987 l'Ufficio del genio civile di Pisa, veniva invitato dal
Comando dei Vigili del fuoco e dal comune di Pisa ad intervenire nel cantiere
della Bielectric Srl di Ospedaletto (Pisa) - ove si riscontravano vistose
inflessioni alle travi di copertura di una erigenda fabbrica. Il Genio civile
ispezionava il cantiere ma dichiarava la propria incompetenza a prendere i
provvedimenti necessari per gli accertamenti all'inosservanza alla legge n. 64
del 1974 (antisismica). Successivamente però il 1o marzo 1993 il
dirigente del Genio civile denunciava alla magistratura pisana alcune violazioni
alla legge n. 64 del 1974 presenti nella pratica depositata presso il proprio
ufficio dal costruttore, ma non denuncia nessuna delle
violazioni edilizie presenti in cantiere. Il giudice per le indagini
preliminari della pretura di Pisa, però, dichiara estinto il reato per la
tardiva denuncia dell'Ufficio del genio civile di Pisa, essendo trascorsi oltre
tre anni dal 1986;
il 17 marzo 1995 l'allora presidente della Giunta regionale toscana, dottor
Vannino Chiti, emette il decreto n. 135 con il quale certifica l'avvenuta
sanatoria dalle violazioni all'articolo 17 della legge antisismica n. 64 del
1974 nella pratica relativa al cantiere Bielectric Srl. Il citato decreto è
stato emesso: dopo ben 12 anni dal deposito - incompleto - della pratica
avvenuto nel 1983, dopo quattro ispezioni nel cantiere da parte del Genio civile
di Pisa diretto dall'ingegner Duilio Palla e dopo due ispezioni nel cantiere del
Servizio sismica del dipartimento ambiente della regione Toscana diretto
dall'architetto Massimo Ferrini;
il 27 giugno 1995 il dirigente del Servizio uso e assetto del territorio del
comune di Pisa invia al presidente della Regione una lettera di contestazione
della dichiarata «avvenuta sanatoria delle violazioni» segnalando, oltre
all'incompletezza dei documenti obbligatori per legge, anche la permanenza delle
carenze, rilevate nell'esecuzione delle opere, non prese in esame dal decreto
del Presidente della giunta regionale n. 135 del 1995. Successivamente il 16
ottobre 1998 il dirigente del Servizio uso e assetto del territorio del comune
di Pisa emette l'ordinanza n. 37 di demolizione delle opere, per violazione agli
articoli 8, 9 e 17 della legge n. 64 del 1974 antisismica, sulla base di
accertamenti effettuati dal Nucleo di polizia municipale di Pisa con
l'Ausiliario di Pg ingegner Di Santolo Andrea (già commissario della
Commissione tecnica provinciale di Udine);
il 26 giugno 2001 il comune di Pisa conferma la citata ordinanza di demolizione
ma, sembrerebbe in contrasto con la realtà dei fatti, il 27 giugno 2001 il
presidente pro-tempore della regione Toscana, dottor Claudio Martini
conferma il decreto di avvenuta sanatoria della violazione all'articolo 17 della
legge sismica n. 64 del 1974 -:
quali iniziative intenda adottare al fine di verificare se - in Toscana - siano
state rispettate le procedure del titolo III della legge n. 64 del 1974
(antisismica).
(4-01101)
PAOLO RUSSO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per
sapere - premesso che:
numerosi cittadini di Marigliano, Mariglianella e Brusciano in provincia di
Napoli, hanno ricevuto cartelle esattoriali per il pagamento del tributo al
Consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno per il servizio di
depurazione delle acque reflue degli antichi canali borbonici;
risulta all'interrogante che le predette cartelle siano state inviate anche a
chi non è proprietario di fondi agricoli, in maniera indiscriminata, talvolta
anche a persone morte da più di vent'anni, a prescindere dalla ubicazione e
dalla qualifica degli immobili oggetto della tassazione;
tale tributo non è dovuto poiché: a) il potere impositivo dell'ente, ex
articoli 860 del codice civile e 10 del regio decreto 13 febbraio 1933 n.
2l5, è subordinato a interventi di miglioramento e bonifica che arrechino un
«beneficio tangibile agli immobili, peraltro essendo tenuto alla contribuzione
il proprietario del fondo ricompresso nell'area di intervento del consorzio
proprio in ragione del beneficio tratto» (cfr. sent. Corte d'Appello di Napoli
n. 1636/2000 e Cassazione 21 ottobre 1998 n. 10422 nonché Tribunale Santa Maria
Capua Vetere 24 giugno 1998, Tar Campania, Napoli, 23 febbraio 1998 n. 666,
Commissione Tributaria regionale Firenze 31 maggio 1999 n. 128); b) la
Giunta della regione Campania, con propria deliberazione n. 929 del 25 settembre
1998, ha approvato il nuovo piano di classifica per il riparto della
contribuenza relativa al Consorzio Generale del Bacino Inferiore del Volturno
che prevede, tra l'altro,
l'esclusione dai relativi ruoli dei contributi consortili degli immobili
ricadenti nelle zone classificate urbane; c) la Commissione permanente
programmazione, agricoltura, turismo ed altri settori produttivi del Consiglio
Regionale della Campania nella seduta del 27 settembre 2000 ha approvato con un
ordine del giorno ad hoc di sospendere i pagamenti dei ruoli di bonifica
emessi a carico degli immobili agricoli ed extra-agricoli con esclusione dei
ruoli irrigui; d) la zona de qua è urbanizzata da decenni e
nessuna attività il consorzio ha mai effettuato o effettua per i centri
abitati;
la materia, oggetto da tempo di contenzioso giudiziario tra il consorzio e i
contribuenti, ha visto sempre il primo soccombente nei confronti dei secondi
nelle cause relative all'accertamento negativo dell'obbligazione contributiva e
alla ripetizione dei tributi indebitamente percepiti (cfr. sent. Corte d'Appello
di Napoli n. 1302 del 28 aprile 2000 e 1636 del 4 maggio 2000);
alcuni Comuni interessati, invece di provvedere a risolvere l'impasse, hanno
preparato degli stampati per i contribuenti affinché si rivolgano al Giudice di
Pace competente per la sospensione e l'annullamento del provvedimento impositivo,
mentre altri, come quello di Mariglianella hanno deliberato di chiedere la
sospensione del pagamento delle cartelle già emesse e per quelle future;
ilprotrarsi di tale controversia, oltre ad appesantire gli Uffici Giudiziari di
una materia peraltro già decisa, arreca pregiudizio alla pubblica
amministrazione che oltre a ripetere quanto indebitamente percepito è costretta
a pagare anche le spese di giudizio;
sul medesimo argomento e gia stata presentata in data 13 dicembre 2000
interrogazione parlamentare a risposta scritta (4-33048) alla quale il Governo
non ha ancora fornito risposta -:
se sia a conoscenza del rilevante contenzioso giudiziario da tempo in atto tra
il Consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno ed i contribuenti;
se non intenda fornire un'interpretazione chiara e univoca delle disposizioni di
legge su cui è fondato il potere impositivo del Consorzio in oggetto.
(4-01105)